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D.Lvo 30/07/1999 n. 300

Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

-Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997 n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998 n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999 n. 50;

- Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

-Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

-Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

-Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

-Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998 n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Art. 2 - Ministeri

1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:

1. Ministero degli affari esteri

2. Ministero dell'interno

3. Ministero della giustizia

4. Ministero della difesa

5. Ministero dell'economia e delle finanze

6. Ministero delle attivitā produttive

7. Ministero delle politiche agricole e forestali

8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

11. Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca

12. Ministero per i beni e le attivitā culturali

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonchč per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalitā giuridica, la titolaritā dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilitā.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

TITOLO L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

Art. 3 - Disposizioni generali

1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

1. Ministero dell'interno

2. Ministero della giustizia

3. Ministero dell'economia e delle finanze

4. Ministero delle attivitā produttive

5. Ministero delle politiche agricole e forestali

6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

7. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

8. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

9. Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri: 1.Ministero degli affari esteri 2.Ministero della difesa 3.Ministero per i beni e le attivitā culturali

Art. 4 - Disposizioni sull'organizzazione

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997 n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e restituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilitā tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalitā richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalitā di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

Art. 5 - I dipartimenti

1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unitā di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformitā alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuitā delle funzioni dell'amministrazione ed č responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio, dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicitā, efficacia ed efficienza, nonchč di rispondenza del servizio al pubblico interesse

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento

f) č sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29

g) puō proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento

h) č sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

6. Con le modalitā di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.

Art. 6 - Il segretario generale

1. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamentari, l'ufficio del segretario generale č soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con il regolamento di cui al precedente articolo 4.

2. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, č istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina gli uffici e le attivitā del ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.

Art. 7 - Uffici di diretta collaborazione con il ministro

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivitā di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilitā, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonchč del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivitā svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali

 

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